Bonus Vacanza, dal 1° luglio si può inviare la richiesta
Agevolazioni da 500 a 150 euro in relazione ai componenti dei nuclei famigliari
Per le vacanze di quest’anno si potrà beneficiare di un bonus. Si tratta di una misura introdotta dal Decreto Rilancio, per sostenere il settore turistico dopo il periodo di epidemia di Covid. Il sito dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, oppure, sempre dal portale dell’Agenzia, può essere scaricata la guida con le principali indicazioni. Si potrà fare richiesta e beneficiare delle agevolazioni previste dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Potranno fare domanda nuclei familiari composti da più di due persone, per un bonus massimo di 500 euro, nuclei famigliari composti unicamente da due persone, per i quali è previsto un importo di 300 euro, i nuclei con una persona alla quale verrà riconosciuto un importo di 150 euro. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.
Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.
Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.